domenica 30 luglio 2017

Alassio - Carcare - Le Ordinanze “anti profughi” del sindaco di Alassio, Enzo Canepa, poi " copiata " dal primo cittadino di Carcare, devono essere revocate: accolto il ricorso di un “ pool ” di Associazioni contro le condotte " discriminatorie "

 
 Alassio - Il municipio: è da qui che è uscita l'ordinanza " anti profughi ",
ora bocciata dal Tribunale, perchè " discriminatoria "


Alassio e Carcare - L’ordinanza “anti profughi” deliberata dai Comuni di Alassio e Carcare è “discriminatoria” e dovrà essere revocata. A deciderlo è stato il Tribunale di Genova (la sentenza è stata emessa dal giudice Unico Laura Casale) che ha accolto il ricorso per condotte discriminatorie presentato da ARCI, Avvocato di strada Onlus, ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Federazione Solidarietà e Lavoro di Genova, difesi dagli avvocati Alberto Guariso, Emilio Robotti e Alessandra Ballerini.

Il ricorso era contro due ordinanze: l’ordinanza del Comune di Alassio vietava alle “persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”
Analogamente, l’ordinanza del Comune di Carcare, vietava la “dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dell’area africana o asiatica presso qualsiasi struttura di accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare”.

“Per le persone bersaglio dell’ordinanza, si faceva presente nel ricorso, era difficile, quando non impossibile, ottenere il certificato richiesto: non è infatti possibile certificare in un soggetto l’assoluta assenza di malattie infettive trasmissibili che potrebbe, ad esempio, essere in incubazione. Il divieto era inoltre rivolto solo a cittadini stranieri, provenienti da diverse zone del mondo, e in assenza di una qualsiasi situazione di emergenza sanitaria nel territorio comunale ed italiano. Secondo le associazioni ricorrenti le ordinanze erano dunque finalizzate unicamente ad evitare il transito e la permanenza di stranieri nel territorio. Una barriera invalicabile che valeva anche per profughi e richiedenti asilo in fuga da guerre e persecuzioni” spiegano dalle associazioni che si sono rivolte al giudice di Genova.

“Il Tribunale – fanno sapere i rappresentanti delle associazioni promotrici – nell’accogliere il ricorso ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Alassio e dal Comune di Carcare nell’adottare le ordinanze ancora oggi vigenti; ha inoltre ordinato alle due Amministrazioni Comunali di cessare le condotte discriminatorie di cui sopra e pertanto di revocare con effetto sin dalla loro emanazione le delibere. Ha imposto a ciascuna delle due Amministrazioni Comunali di pubblicare a proprie spese la decisione del Tribunale su un quotidiano a tiratura nazionale (a caratteri doppi) e la pubblicazione dell’intero provvedimento per la durata minima di tre mesi sulla home page del rispettivo sito istituzionale di ciascuna delle amministrazioni comunali. Le Amministrazioni Comunali sono inoltre state condannate al pagamento delle spese legali”.

“I problemi sociali e le emergenze umanitarie non si combattono a colpi di ordinanze. Siamo molto soddisfatti per la decisione del Tribunale di Genova – concludono le associazioni ricorrenti – e ci auguriamo che in futuro questa sentenza possa dissuadere altri comuni dal replicare iniziative simili a quelle dei Comuni di Alassio e Carcare”.

Da www.Ivg.it del 29 Luglio 2017

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